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STATUTO e REGOLAMENTO
STATUTO e REGOLAMENTO
(aggiornato al 07/10/2017)
DENOMINAZIONE – SCOPI – SEDE – DURATA
Articolo 1
E' costituita un Associazione senza fine di lucro denominata: "ASSOCIAZIONE
ITALIANA STRABISMO" con sigla A.I.S.
Articolo 2
L'associazione ha lo scopo di promuovere e di condurre ricerche sulla
patogenesi , la diagnosi, la prevenzione e la terapia dello strabismo e dell'ambliopia,
curando anche l'organizzazioni di conferenze, corsi ed incontri. Opera al
fine di sensibilizzare la popolazione sul problema dello strabismo.
L'associazione non ha alcuna finalità commerciale, o comunque speculativa,
né fini di lucro; potrà, occasionalmente, effettuare operazioni
di natura economica se ciò servirà al miglior raggiungimento
dello scopo sociale.
Articolo 3
L'associazione ha sede presso la U.O. di Oftalmologia Universitaria di Bologna, via Pelagio Palagi, 9 – 40138 Bologna. Articolo 4
La durata dell'associazione è illimitata
PATRIMONIO E ENTRATE
Articolo 5
Il patrimonio dell'associazione risulta dal bilancio consultivo.
L'A.I.S. risponde di fronte a terzi solo con il proprio patrimonio. I singoli
soci non possono chiedere la divisione del patrimonio, né pretendere alcuna
quota in caso di recesso.
Per l'adempimento dei suoi compiti, l'associazione dispone delle seguenti entrate:
- dei versamenti dei Soci fondatori originari, e da quelli effettuati da tutti
coloro che aderiscono all'associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
SOCI
Articolo 6
I soci aderenti all'A.I.S. si distinguono in: Soci Fondatori, Soci Attivi, Soci
Ordinarii, Soci a Vita, Soci Onorari e Soci Sostenitori.
I titoli, le qualifiche e le modalità per accedere alle diverse categorie
di soci sono specificate nel Regolamento.
I Soci devono partecipare alle manifestazioni culturali e le assemblee dei Soci.
Qualora si rendessero assenti per più di tre volte consecutive senza inviare
una giustificazione ritenuta valida dal Consiglio Direttivo, potrebbero essere
considerati dimissionari, naturalmente anche dalle cariche eventualmente ricoperte,
con decisione a maggioranza del Consiglio Direttivo.
QUOTE ASSOCIATIVE
Articolo 7
Le quote associative a carico delle varie categorie di Soci sono valide per
l'anno solare in corso, e scadono il 31 Dicembre. Ne sono esonerati i Soci Onorari
e i Soci a Vita. Il loro rinnovo deve essere effettuato entro tre mesi dopo la
scadenza (31 Marzo).
I nuovi iscritti acquisteranno i diritti stabiliti dallo Statuto dopo essere stati
ratificati dal Consiglio Direttivo. Il versamento della quota associativa non
crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise
di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo universale,
né per successione a titolo particolare.
Il Socio Attivo che non si mette in regola con la quota associativa entro tre
mesi dopo la scadenza (31 Marzo) è sospeso come Socio Attivo e decade da
tutte le cariche eventualmente ricoperte nell'ambito dell'Associazione.
Dopo questo termine può essere ammesso all'Associazione come Socio Attivo
solo ripresentando una nuova domanda correlandola della documentazione prevista
dal Regolamento. Tale domanda seguirà l'iter stabilito da Regolamento stesso.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 8
Gli organi dell'Associazione sono:
a) L'Assemblea dei Soci
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente
d) Il Consiglio dei Probiviri/Revisori dei conti
ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 9
L'assemblea dei soci è composta da Soci Attivi, Soci Ordinari in regola
con la quota associativa e dai Soci Onorari Le deliberazioni dell'Assemblea dei
Soci regolarmente costituita, prese in conformità alla Legge e allo Statuto,
obbligano tutti i Soci. Ogni Socio ha diritto ad un voto e non può farsi
presente da altri Soci. L'Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta
all'anno, entro il 30 Giugno di ciascun anno.
Articolo 10
L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:
a) Approvare il bilancio consuntivo, ovvero il rendiconto economico e finanziario.
b) Procedere alla nomina, scegliendoli tra i Soci Attivi, dei seguenti membri
del Consiglio Direttivo: il Presidente, il Vice Presidente, il coordinatore interdisciplinare,
i consiglieri.
c) Procedere alla nomina di eventuali Soci Onorari su proposta del Consiglio Direttivo.
d) Deliberare sulle modifiche allo Statuto.
e) Deliberare sulle modifiche al Regolamento.
f) Deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione.
g) Deliberare sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
h) Fissare annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote a carico
dei Soci.
Articolo 11
L'Assemblea dei Soci è composta da tutti Soci in regola
con la quota associativa.
All'Assemblea devono essere illustrati l'attività annualmente svolta dall'Associazione,
i risultati ottenuti e i programmi futuri.
L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente in via ordinaria una volta
all'anno e comunque ogni volta che il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno,
o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci.
Partecipano con diritto al voto i Soci Attivi ed Onorari in regola con il versamento
della quota associativa e i Soci Onorari.
L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i Soci in regola con il versamento
della quota associativa.
La convocazione viene effettuata con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata,
consegnato all'Ufficio Postale o a mano, almeno 20 (venti) giorni prima dell'
adunanza.Ogni comunicazione ai soci può essere effettuata anche via e-mail
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno dell'ora e del
luogo dell'adunanza, e degli argomenti da trattare.
Articolo 12
L'assemblea dei Soci, in via ordinaria, in prima convocazione è valida
quando è presente almeno la metà dei Soci aventi diritto e, in seconda
convocazione, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Non sono
valide le deleghe. Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei presenti.
Per la modifica dello Statuto e del Regolamento è necessaria la presenza,
anche per delega, dei due terzi dei Soci aventi diritto, con deliberazione a maggioranza
dei presenti. Per deliberare lo scioglimento o la messa in liquidazione dell'Associazione
e le modalità di devoluzione del patrimonio residuo occorre la presenza
di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto, anche per delega, con maggioranza
dei tre quarti dei voti espressi.
Le elezioni degli organi dell'Associazione si svolgeranno a scrutinio segreto.
Articolo 13
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione
o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da altra persona designata, fra i Soci,
dall'Assemblea stessa.
Il Presidente, all'occorrenza, sceglie tra gli intervenuti all'Assemblea due scrutatori.
COSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 14
Il Consiglio Direttivo è costituito da sei membri
e precisamente:
- Presidente
- Vice Presidente
- Coordinatore Interdisciplinare
- 3 Consiglieri, di cui uno con funzioni di Segretario – Tesoriere Tutti
i componenti il Consiglio Direttivo devono essere eletti dall'Assemblea tra i
Soci Attivi stessi; il Presidente nomina, nel primo consiglio da lui presieduto
tra uno dei tre consiglieri eletti, il Segretario Tesoriere. La metà (tre
su sei) dei membri del Consiglio Direttivo, eletti dall'Assemblea dei Soci, scelta
in base ad un sorteggio, è rieleggibile per un secondo mandato. In ogni
caso i membri dl Consiglio Direttivo non possono ricoprire più di due mandati
consecutivi.
Il consiglio Direttivo entra in carica l'1 Gennaio dell'anno successivo alle elezioni
e resterà in carica per due anni solari, al termine dei quali si eleggerà
il Presidente successivo.
Il presidente è immediatamente rieleggibile come tale una volta sola. In
caso di dimissioni o di decesso di un componente del Consiglio, l'Assemblea dei
Soci deve procedere alla sua sostituzione mediante un'elezione suppletiva, nei
termini indicati nel regolamento. Qualora un membro del Consiglio Direttivo non
partecipi per tre volta consecutive alla riunione del Consiglio Direttivo senza
presentare una giustificazione ritenuta valida dal Consiglio stesso, si considererà
dimissionario e si provvederà a sostituirlo con un'elezione suppletiva
nei termini indicati dal Regolamento.
Articolo 15
Il consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione
ordinaria e straordinaria dell'Associazione, essendo a esso demandato tutto ciò
che dal presente Statuto non è riservato in modo tassativo alle Assemblee.
Il Consiglio Direttivo indirizza l'attività dell'Associazione al perseguimento
dello scopo sociale e organizza una riunione almeno ogni due anni.
Il Consiglio Direttivo,fra l'altro:
- predispone e approva il bilancio preventivo;
- predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- delibera le convocazioni delle Assemblee;
- ratifica le proposte di nomina dei Soci Attivi che gli vengono proposte dalla
Commissione Accettazione Soci Attivi;
- delibera in merito alle domande per l'ammissione quali Soci Ordinari, Affiliati,
a Vita e Sostenitori;
- propone all'Assemblea dei Soci la nomina di Soci Onorari;
- trasmette eventuali informazioni di Soci al collegio Dei Probiviri e delibera
sulle sanzioni proposte e applica le sanzioni.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di delegare al Presidente o a uno
dei suoi membri tutte le parti delle attribuzioni che gli competono, limitatamente
all'ordinaria amministrazione. Può altresì nominare procuratori
anche non Soci per determinati atti o categorie di atti.
Articolo 16
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il
Presidente lo reputa necessario e quando ne sia fatta domanda ad almeno tre dei
suoi membri.
La convocazione viene fatta dal Presidente con avviso ai membri del Consiglio
a mezzo lettera raccomandata, consegnata all'Ufficio Postale o a mano, almeno
15 (quindici) giorni prima dell'adunanza.
In caso di particolare urgenza la convocazione può essere fatta con un
telegramma spedito almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza.
La riunione del Consiglio Direttivo è valida se vi è la presenza
effettiva della maggioranza dei suoi membri.
Non sono ammesse deleghe.
Le deliberazioni sono ammesse a maggioranza dei presenti; in caso di parità
prevale il voto del Presidente in carica.
I verbali delle adunanze verranno firmati dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 17
Le cariche elettive dell'Associazione sono gratuite.
Il Consiglio Direttivo potrà deliberare i rimborsi spese.
PRESIDENTE
Articolo 18 Il Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza
o impedimento, il Vice Presidente, rappresentano l'Associazione di fronte a terzi
e in giudizio, con facoltà di promuovere, previa autorizzazione del Consiglio
Direttivo, azioni e ricorsi in qualsiasi grado e sede di giurisdizione, nominando
avvocati, procuratori alle liti e difensori in genere.
Altre attribuzioni verranno specificate dal Regolamento. Articolo 19
Per risolvere questioni di particolare importanza e urgenza il Presidente potrà
indire votazioni "ad referendum"tra tutti i membri del Consiglio Direttivo o fra
tutti i Soci Attivi.
Il Presidente diramerà a mezzo raccomandata una circolare contenente i
quesiti proposti e le modalità mediante le quali esprimere il voto stesso.
Saranno validi i risultati che avranno ottenuto il voto della maggioranza dei
membri.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
SANZIONI DISCIPLINARI
Articolo 20 Il collegio dei Probiviri è composto da un Presidente
e da due membri effettivi, eletti dall'Assemblea dei Soci Attivi ogni due anni.
Il Presidente del Collegio viene rieletto dai membri del Collegio stesso.
I membri del Collegio sono rieleggibili.
La carica del Proboviro è incompatibile con l'appartenenza al Consiglio
Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri decide sulle infrazioni sanzionabili e propone le relative
sanzioni previste dal successivo art. 22.
Articolo 21 Il Socio
che si rende colpevole di infrazioni alle norme dello Statuto e del Regolamento,
di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o di violazioni
dell'etica professionale, incorre nelle seguenti sanzioni:
1) avvertimento;
2) censura;
3) sospensione temporanea;
4) esclusione.
Articolo 22 Le denunce al Collegio dei Probiviri
devono essere presentate per iscritto al Presidente del Collegio, tramite il Segretario.
Il Collegio deve, in ogni caso, invitare il Socio deferito a esporre le proprie
ragioni personalmente o per iscritto. Il Collegio delibera a maggioranza e
la decisione, motivata per iscritto, è inviata, a cura del Presidente del
Collegio, al Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio delibera sulla sanzione proposta e applica la sanzione deliberata
comunicandola, con lettera raccomandata, al Socio interessato.
BILANCIO CONSUNTIVO E RISERVE
Articolo 23 L'esercizio locale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea
dei Soci.
L'eventuale avanzo di gestione sarà destinato fino al 20% a un Fondo Riserva
vincolato e la differenza a un Fondo Riserva disponibile.
La Riserva vincolata potrà essere utilizzata, con delibera dell'Assemblea
dei Soci esclusivamente per la copertura di eventuali disavanzi.
La Riserva disponibile potrà essere impiegata, in sede di bilancio preventivo,
con delibera del Consiglio Direttivo, a fini associativi.
Articolo 24
Qualora l'Associazione fosse destinataria di lasciti, eredità, donazioni
e simili da parte di privati o enti, l'accettazione avverrà secondo le
norme in materia e i relativi importi andranno a incrementare il Fondo Riserva
vincolato, salva diversa disposizione del testatore o donante.
Articolo 25
Per tutto quanto non disciplinato nel presente Statuto, si fa riferimento
al Codice Civile e alle altre disposizioni vigenti in materia.
Qualora l'Associazione venisse sciolta, l'Assemblea dei Soci determinerà
le modalità della liquidazione e la destinazione dei fondi residui. L'Associazione
ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative
o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo
tre, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
Articolo 26
Tutte le controversie che dovessero
sorgere per l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto, tra l'Associazione
, i suoi organi e i Soci, saranno deferite al Collegio dei Probiviri che agirà
quale arbitratore, a esclusione di quelle di cui il Collegio dei Probiviri o uno
dei suoi membri siano parte.
Allegato B
REGOLAMENTO
Articolo 1
(Titoli e qualifiche per l'ammissione del Socio)
Per divenire Socio A.I.S. sono necessari i titoli e le qualifiche di seguito indicate
per ciascuna categoria:
SOCI FONDATORI
I soci fondatori sono quelli che hanno dato vita all'Associazione, costituiscono
il primo nucleo dei Soci Attivi e tali sono considerati a tutti gli effetti,
e come tali sono obbligati a ottemperare alla normativa riservata allo Statuto
e nel Regolamento alla loro qualità di Socio.
SOCI ATTIVI
Possono appartenere a questa categoria tutti coloro che siano in possesso
dei titoli legalmente riconosciuti per l'esercizio della professione di oculista,
o di ortottista – assistente in Oftalmologia.
SOCI ORDINARI
Possono appartenere a questa categoria tutti coloro che siano in possesso
dei titoli legalmente riconosciuti per l'esercizio della professione oculista
o di ortottista – assistente in Oftalmologia.
SOCI A VITA
Possono appartenere a questa categoria tutti i Soci Attivi che, per motivi
di salute o per limiti di età, cessino l'attività professionale,
e che siano membri dell'A.I.S. per un periodo di dieci anni.
SOCI
ONORARI
Possono essere chiamate a farne parte personalità che, con il loro
contributo scientifico, abbiano dato particolare lustro o sviluppo ai vari
campi dell'Oculista e dell'Ortottica.
SOCI SOSTENITORI
Possono appartenere a questa categoria persone fisiche o giuridiche che sostengono
economicamente l'A.I.S.
Articolo 2
(Modalità di ammissione
all'A.I.S.)
L'ammissione all'A.I.S. è regolata, per ciascuna categoria di Soci,
come segue:
SOCI ATTIVI
Il candidato dovrà:
1. Essere Socio Ordinario da almeno un anno;
2. Aver fatto domanda scritta di ammissione al Presidente dell'Associazione;
3. Inviare alla sede dell'Associazione, o al Presidente della Commissione
Accettazione Soci, la seguente documentazione:
a) curriculum scientifico/culturale;
b) documentazione relativa ad almeno tre casi di clinica personalmente trattati.
Per il trattamento di un caso clinico si intende la terapia di tutti i problemi
presenti e non una terapia isolata. I tre casi, preferibilmente, devono avere
ciascuno un diverso orientamento terapeutico per dare alla Commissione maggiori
possibilità di valutazione. I casi dovranno essere presentati
secondo il seguente schema: - Presentazione del caso
- Diagnosi
Piano di trattamento - Trattamento
- Valutazione finale del caso Per quanto riguarda la parte descrittiva
di ogni singolo punto, potrà avvenire su fogli dattiloscritti o, preferibilmente,
su diapositive con scritte e grafici.
La documentazione clinica e gli esami clinici dovranno avvenire con diapositive.
Comunque il numero di diapositive non dovrà superare in numero di
5 per ogni singolo caso.
Le diapositive dovranno essere numerate e dovranno essere accompagnate da
didascalie dattiloscritte su fogli a parte. La documentazione clinica
dovrà comprendere:
- situazione clinica prima del trattamento documentata nei vari aspetti;
- documentazione delle varie fasi del trattamento clinico;
- possono essere inserite documentazioni dei trattamenti collaterali, ma
con parsimonia;
- caso finito documentato nei vari aspetti.
SOCI ORDINARI, A VITA E SOSTENITORI
I candidati dovranno presentare domanda, corredata con la dichiarazione di
possedere i titoli e le qualifiche necessarie, al Segretario dell'Associazione,
il quale le illustra al Consiglio Direttivo che delibera in via definitiva.
SOCI ONORARI
La qualifica è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del
Consiglio Direttivo.
Non si potranno ammettere all'Associazione più di due Soci Onorari
nel corso di ogni mandato.
Articolo 3
(Votazioni)
Le votazioni per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri
avvengono per scheda.
Le candidature sono libere e i Soci potranno indicare sulla scheda di votazione
un massimo di tre nomi.
Risulteranno eletti i sei candidati che avranno ottenuto il maggior numero
di voti.
Il Consiglio Direttivo, se non vi ha provveduto l'Assemblea dei Soci, elegge
nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, e il Coordinatore Interdisciplinare.
Articolo 4
(Commissioni)
Sono previste le seguenti Commissioni:
a) Commissioni Accettazioni Soci Attivi;
b) Commissioni per l'Attività Scientifica;
c) Commissioni per i rapporti con l'Università.
Il consiglio Direttivo ha la facoltà di costituire e insediare altre
Commissioni di lavoro, i membri delle quali saranno scelti fra i Soci dell'Associazione.
Ciascun Socio Attivo può indicare al Consiglio Direttivo nominativi
per la composizione delle Commissioni. Il Consiglio Direttivo, tenuto conto
delle indicazioni e sentiti gli interessati, predispone le liste dei candidati.
Ogni Commissione eleggerà un Presidente di Commissione. Le Commissioni
devono redigere prima di ogni assemblea una relazione scritta sull'attività
svolta e consegnarla al Consiglio Direttivo.
COMMISSIONE ACCETTAZIONE
SOCI ATTIVI
La Commissione Accettazione Soci Attivi è composta da cinque membri,
tutti Soci Attivi, che sono eletti dall'Assemblea tra i Soci fra i nominativi
proposti dal Consiglio Direttivo; restano in carica due anni e sono rieleggibili.
La votazione avviene per scheda sulla quale vanno riportati i nomi dei cinque
candidati che ogni Socio desidera eleggere. Risulteranno eletti i candidati
che avranno riportato più voti.
I membri eletti indicheranno il Presidente della Commissione al Consiglio
Direttivo entro 15 (quindici) giorni.
La Commissione deve stabilire l'idoneità del candidato a diventare
Socio Attivo secondo le modalità fissate dall'articolo 2 del presente
Regolamento.
COMMISSIONE PER L'ATTIVITA' SCIENTIFICA
La Commissione è composta da tre membri, tutti Soci Attivi, che sono
eletti dall'Assemblea dei Soci fra i nominativi proposti dal Consiglio Direttivo;
restano in carica per due anni e sono rieleggibili.
La votazione avviene per scheda sulla quale vanno riportati i nomi dei tre
candidati che ogni Socio desidera eleggere. Risulteranno eletti i candidati
che avranno riportato più voti.
I membri eletti indicheranno il Presidente della Commissione al Consiglio
Direttivo entro 15 (quindici) giorni.
La Commissione coadiuva il Consiglio Direttivo nell'organizzazione e selezione
delle attività culturali e di ricerca dell'Associazione; si occupa
dell'eventuale pubblicazione degli Atti del Congresso e di quant'altro le
verrà indicato dal Consiglio Direttivo per arricchire la vita culturale
dell'Associazione stessa.
COMMISSIONE PER I RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
La commissione è composta da tre membri, tutti Soci Attivi, che sono
eletti dall'Assemblea dei Soci fra i nominativi proposti dal Consiglio Direttivo;
restano in carica per due anni e sono rieleggibili.
La votazione avviene per scheda sulla quale vanno riportati i nomi dei tre
candidati che ogni Socio desidera eleggere. Risulteranno eletti i candidati
che avranno riportato più voti.
I membri eletti indicheranno il Presidente della Commissione al Consiglio
Direttivo entro 15 (quindici) giorni.
La commissione coadiuva il Consiglio Direttivo nei rapporti che l'Associazione
intrattiene con l'Università in campo scientifico, didattico formativo.
Articolo 5
(Compiti dei membri del Consiglio Direttivo)
PRESIDENTE
Ha la rappresentanza legale dell'Associazione; convoca e presiede le riunioni
del Consiglio Direttivo; convoca e presiede le Assemblee dei Soci; cura,
attraverso il Coordinatore Interdisciplinare, il collegamento tra le diverse
Commissioni; presenta annualmente una relazione scritta sull'attività
dell'Associazione all'Assemblea dei Soci si occupa dell'organizzazione delle
manifestazioni culturali nell'ambito delle linee preventivamente deliberate
dal Consiglio Direttivo.
A lui, insieme al Segretario Tesoriere, è devoluta l'amministrazione
finanziaria dell'Associazione; al Presidente e al Segretario Tesoriere è
concesso di aprire e utilizzare conti di deposito, di conto corrente e di
qualsiasi altro tipo presso qualsiasi Ente (bancario, postale, ecc...) con
firme disgiunte.
Qualora il Presidente sia dimissionario o debba lasciare l'incarico per cause
di forza maggiore, viene sostituito dal Vice Presidente, che manterrà
l'incarico fino alla fine del biennio.
VICE PRESIDENTE
Assume le funzioni del Presidente in sua assenza e lo assiste all'espletamento
delle sue mansioni; nel caso del Presidente sia dimissionario o debba lasciare
l'incarico per cause di forza maggiore, il Vice Presidente diviene automaticamente
Presidente. Coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo in tutte le funzioni
ordinarie e straordinarie che competono al Consiglio stesso.
SEGRETARIO/TESORIERE
Adempie alle funzioni di segreteria affiancando il Presidente nell'organizzazione,
ordinaria e straordinaria, dell'Associazione.
Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee
dei Soci.
Tiene aggiornata la lista dei Soci, è custode di tutti i verbali dell'Associazione,
ne registra ogni atto.
Presenta una relazione scritta annuale dell'Assemblea dei Soci.
E' fedele custode dei fondi dell'Associazione; riscuote le quote associative
e ogni altro provento, provvedendo all'immediato deposito delle somme secondo
le indicazioni del Consiglio Direttivo; paga i mandati firmati dal Presidente;
redige il bilancio preventivo, secondo le indicazioni del Presidente e del
Consiglio Direttivo, e compila annualmente il conto consuntivo, sottoponendoli
entrambi all'approvazione del Consiglio Direttivo, prima di portarli all'approvazione
dell'Assemblea dei Soci.
Al Segretario/Tesoriere e al Presidente è concesso di aprire e di
utilizzare conti di deposito, di conto corrente e di qualsiasi altro tipo
presso qualsiasi Ente (bancario, postale, ecc...) con firme disgiunte.
COORDINATORE INTERDISCIPLINARE
Cura il coordinamento tra le diverse Commissioni di lavoro e le categorie
professionali
CONSIGLIERE
Partecipa con diritto di voto all'attività del Consiglio Direttivo.
Articolo 6
Qualora uno dei membri del Consiglio Direttivo sia
dimissionario o lasci l'incarico per cause di forza maggiore, entro 60 (sessanta)
giorni dovrà essere convocata una riunione dell'Assemblea dei Soci
per eleggere un nuovo membro che prende il posto di chi ha lasciato l'incarico.
Articolo 7 Il Presidente, se lo reputa opportuno, previa approvazione
a maggioranza del Consiglio Direttivo, può nominare un Segretario
Supplente da affiancare al Segretario nell'adempimento dei suoi compiti.
Su invito del Consiglio Direttivo il Segretario supplente potrà partecipare
alle riunioni del Consiglio Direttivo stesso senza, comunque, avere la facoltà
al voto.
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