AREA SOCI
Utente:
Password:
 
 
 


modifica stile:

Free Counter dal 01/01/2018

install tracking codes
<>

 

 

 

STATUTO e REGOLAMENTO

STATUTO e REGOLAMENTO

(aggiornato al 07/10/2017)


DENOMINAZIONE – SCOPI – SEDE – DURATA

Articolo 1
E' costituita un Associazione senza fine di lucro denominata: "ASSOCIAZIONE ITALIANA STRABISMO" con sigla A.I.S.

Articolo 2
L'associazione ha lo scopo di promuovere e di condurre ricerche sulla patogenesi , la diagnosi, la prevenzione e la terapia dello strabismo e dell'ambliopia, curando anche l'organizzazioni di conferenze, corsi ed incontri. Opera al fine di sensibilizzare la popolazione sul problema dello strabismo.
L'associazione non ha alcuna finalità commerciale, o comunque speculativa, né fini di lucro; potrà, occasionalmente, effettuare operazioni di natura economica se ciò servirà al miglior raggiungimento dello scopo sociale.

Articolo 3
L'associazione ha sede presso la U.O. di Oftalmologia Universitaria di Bologna, via Pelagio Palagi, 9 – 40138 Bologna.

Articolo 4

La durata dell'associazione è illimitata

PATRIMONIO E ENTRATE

Articolo 5
Il patrimonio dell'associazione risulta dal bilancio consultivo.
L'A.I.S. risponde di fronte a terzi solo con il proprio patrimonio. I singoli soci non possono chiedere la divisione del patrimonio, né pretendere alcuna quota in caso di recesso.
Per l'adempimento dei suoi compiti, l'associazione dispone delle seguenti entrate:
- dei versamenti dei Soci fondatori originari, e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

SOCI

Articolo 6
I soci aderenti all'A.I.S. si distinguono in: Soci Fondatori, Soci Attivi, Soci Ordinarii, Soci a Vita, Soci Onorari e Soci Sostenitori.
I titoli, le qualifiche e le modalità per accedere alle diverse categorie di soci sono specificate nel Regolamento.
I Soci devono partecipare alle manifestazioni culturali e le assemblee dei Soci.
Qualora si rendessero assenti per più di tre volte consecutive senza inviare una giustificazione ritenuta valida dal Consiglio Direttivo, potrebbero essere considerati dimissionari, naturalmente anche dalle cariche eventualmente ricoperte, con decisione a maggioranza del Consiglio Direttivo.

QUOTE ASSOCIATIVE

Articolo 7
Le quote associative a carico delle varie categorie di Soci sono valide per l'anno solare in corso, e scadono il 31 Dicembre. Ne sono esonerati i Soci Onorari e i Soci a Vita. Il loro rinnovo deve essere effettuato entro tre mesi dopo la scadenza (31 Marzo).
I nuovi iscritti acquisteranno i diritti stabiliti dallo Statuto dopo essere stati ratificati dal Consiglio Direttivo. Il versamento della quota associativa non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo universale, né per successione a titolo particolare.
Il Socio Attivo che non si mette in regola con la quota associativa entro tre mesi dopo la scadenza (31 Marzo) è sospeso come Socio Attivo e decade da tutte le cariche eventualmente ricoperte nell'ambito dell'Associazione.
Dopo questo termine può essere ammesso all'Associazione come Socio Attivo solo ripresentando una nuova domanda correlandola della documentazione prevista dal Regolamento. Tale domanda seguirà l'iter stabilito da Regolamento stesso.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8
Gli organi dell'Associazione sono:
a) L'Assemblea dei Soci
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente
d) Il Consiglio dei Probiviri/Revisori dei conti

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 9
L'assemblea dei soci è composta da Soci Attivi, Soci Ordinari in regola con la quota associativa e dai Soci Onorari Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci regolarmente costituita, prese in conformità alla Legge e allo Statuto, obbligano tutti i Soci. Ogni Socio ha diritto ad un voto e non può farsi presente da altri Soci. L'Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 Giugno di ciascun anno.


Articolo 10
L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:
a) Approvare il bilancio consuntivo, ovvero il rendiconto economico e finanziario.
b) Procedere alla nomina, scegliendoli tra i Soci Attivi, dei seguenti membri del Consiglio Direttivo: il Presidente, il Vice Presidente, il coordinatore interdisciplinare, i consiglieri.
c) Procedere alla nomina di eventuali Soci Onorari su proposta del Consiglio Direttivo.
d) Deliberare sulle modifiche allo Statuto.
e) Deliberare sulle modifiche al Regolamento.
f) Deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione.
g) Deliberare sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
h) Fissare annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote a carico dei Soci.


Articolo 11
L'Assemblea dei Soci è composta da tutti Soci in regola con la quota associativa.
All'Assemblea devono essere illustrati l'attività annualmente svolta dall'Associazione, i risultati ottenuti e i programmi futuri.
L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente in via ordinaria una volta all'anno e comunque ogni volta che il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno, o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci.
Partecipano con diritto al voto i Soci Attivi ed Onorari in regola con il versamento della quota associativa e i Soci Onorari.
L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa.
La convocazione viene effettuata con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata, consegnato all'Ufficio Postale o a mano, almeno 20 (venti) giorni prima dell' adunanza.Ogni comunicazione ai soci può essere effettuata anche via e-mail
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno dell'ora e del luogo dell'adunanza, e degli argomenti da trattare.

Articolo 12
L'assemblea dei Soci, in via ordinaria, in prima convocazione è valida quando è presente almeno la metà dei Soci aventi diritto e, in seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Non sono valide le deleghe. Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei presenti.
Per la modifica dello Statuto e del Regolamento è necessaria la presenza, anche per delega, dei due terzi dei Soci aventi diritto, con deliberazione a maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento o la messa in liquidazione dell'Associazione e le modalità di devoluzione del patrimonio residuo occorre la presenza di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto, anche per delega, con maggioranza dei tre quarti dei voti espressi.
Le elezioni degli organi dell'Associazione si svolgeranno a scrutinio segreto.

Articolo 13
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da altra persona designata, fra i Soci, dall'Assemblea stessa.
Il Presidente, all'occorrenza, sceglie tra gli intervenuti all'Assemblea due scrutatori.

COSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14
Il Consiglio Direttivo è costituito da sei membri e precisamente:
- Presidente
- Vice Presidente
- Coordinatore Interdisciplinare
- 3 Consiglieri, di cui uno con funzioni di Segretario – Tesoriere
Tutti i componenti il Consiglio Direttivo devono essere eletti dall'Assemblea tra i Soci Attivi stessi; il Presidente nomina, nel primo consiglio da lui presieduto tra uno dei tre consiglieri eletti, il Segretario Tesoriere. La metà (tre su sei) dei membri del Consiglio Direttivo, eletti dall'Assemblea dei Soci, scelta in base ad un sorteggio, è rieleggibile per un secondo mandato. In ogni caso i membri dl Consiglio Direttivo non possono ricoprire più di due mandati consecutivi.
Il consiglio Direttivo entra in carica l'1 Gennaio dell'anno successivo alle elezioni e resterà in carica per due anni solari, al termine dei quali si eleggerà il Presidente successivo.
Il presidente è immediatamente rieleggibile come tale una volta sola. In caso di dimissioni o di decesso di un componente del Consiglio, l'Assemblea dei Soci deve procedere alla sua sostituzione mediante un'elezione suppletiva, nei termini indicati nel regolamento. Qualora un membro del Consiglio Direttivo non partecipi per tre volta consecutive alla riunione del Consiglio Direttivo senza presentare una giustificazione ritenuta valida dal Consiglio stesso, si considererà dimissionario e si provvederà a sostituirlo con un'elezione suppletiva nei termini indicati dal Regolamento.

Articolo 15
Il consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, essendo a esso demandato tutto ciò che dal presente Statuto non è riservato in modo tassativo alle Assemblee.
Il Consiglio Direttivo indirizza l'attività dell'Associazione al perseguimento dello scopo sociale e organizza una riunione almeno ogni due anni.
Il Consiglio Direttivo,fra l'altro:
- predispone e approva il bilancio preventivo;
- predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- delibera le convocazioni delle Assemblee;
- ratifica le proposte di nomina dei Soci Attivi che gli vengono proposte dalla Commissione Accettazione Soci Attivi;
- delibera in merito alle domande per l'ammissione quali Soci Ordinari, Affiliati, a Vita e Sostenitori;
- propone all'Assemblea dei Soci la nomina di Soci Onorari;
- trasmette eventuali informazioni di Soci al collegio Dei Probiviri e delibera sulle sanzioni proposte e applica le sanzioni.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di delegare al Presidente o a uno dei suoi membri tutte le parti delle attribuzioni che gli competono, limitatamente all'ordinaria amministrazione. Può altresì nominare procuratori anche non Soci per determinati atti o categorie di atti.


Articolo 16
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo reputa necessario e quando ne sia fatta domanda ad almeno tre dei suoi membri.
La convocazione viene fatta dal Presidente con avviso ai membri del Consiglio a mezzo lettera raccomandata, consegnata all'Ufficio Postale o a mano, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza.
In caso di particolare urgenza la convocazione può essere fatta con un telegramma spedito almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza.
La riunione del Consiglio Direttivo è valida se vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri.
Non sono ammesse deleghe.
Le deliberazioni sono ammesse a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente in carica.
I verbali delle adunanze verranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 17
Le cariche elettive dell'Associazione sono gratuite.
Il Consiglio Direttivo potrà deliberare i rimborsi spese.

PRESIDENTE

Articolo 18

Il Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, rappresentano l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, azioni e ricorsi in qualsiasi grado e sede di giurisdizione, nominando avvocati, procuratori alle liti e difensori in genere.
Altre attribuzioni verranno specificate dal Regolamento.

Articolo 19

Per risolvere questioni di particolare importanza e urgenza il Presidente potrà indire votazioni "ad referendum"tra tutti i membri del Consiglio Direttivo o fra tutti i Soci Attivi.
Il Presidente diramerà a mezzo raccomandata una circolare contenente i quesiti proposti e le modalità mediante le quali esprimere il voto stesso.
Saranno validi i risultati che avranno ottenuto il voto della maggioranza dei membri.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
SANZIONI DISCIPLINARI

Articolo 20
Il collegio dei Probiviri è composto da un Presidente e da due membri effettivi, eletti dall'Assemblea dei Soci Attivi ogni due anni.
Il Presidente del Collegio viene rieletto dai membri del Collegio stesso.
I membri del Collegio sono rieleggibili.
La carica del Proboviro è incompatibile con l'appartenenza al Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri decide sulle infrazioni sanzionabili e propone le relative sanzioni previste dal successivo art. 22.

Articolo 21
Il Socio che si rende colpevole di infrazioni alle norme dello Statuto e del Regolamento, di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o di violazioni dell'etica professionale, incorre nelle seguenti sanzioni:
1) avvertimento;
2) censura;
3) sospensione temporanea;
4) esclusione.

Articolo 22
Le denunce al Collegio dei Probiviri devono essere presentate per iscritto al Presidente del Collegio, tramite il Segretario.
Il Collegio deve, in ogni caso, invitare il Socio deferito a esporre le proprie ragioni personalmente o per iscritto.
Il Collegio delibera a maggioranza e la decisione, motivata per iscritto, è inviata, a cura del Presidente del Collegio, al Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio delibera sulla sanzione proposta e applica la sanzione deliberata comunicandola, con lettera raccomandata, al Socio interessato.

BILANCIO CONSUNTIVO E RISERVE

Articolo 23
L'esercizio locale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
L'eventuale avanzo di gestione sarà destinato fino al 20% a un Fondo Riserva vincolato e la differenza a un Fondo Riserva disponibile.
La Riserva vincolata potrà essere utilizzata, con delibera dell'Assemblea dei Soci esclusivamente per la copertura di eventuali disavanzi.
La Riserva disponibile potrà essere impiegata, in sede di bilancio preventivo, con delibera del Consiglio Direttivo, a fini associativi.

Articolo 24
Qualora l'Associazione fosse destinataria di lasciti, eredità, donazioni e simili da parte di privati o enti, l'accettazione avverrà secondo le norme in materia e i relativi importi andranno a incrementare il Fondo Riserva vincolato, salva diversa disposizione del testatore o donante.

Articolo 25
Per tutto quanto non disciplinato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e alle altre disposizioni vigenti in materia.
Qualora l'Associazione venisse sciolta, l'Assemblea dei Soci determinerà le modalità della liquidazione e la destinazione dei fondi residui. L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo tre, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26
Tutte le controversie che dovessero sorgere per l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto, tra l'Associazione , i suoi organi e i Soci, saranno deferite al Collegio dei Probiviri che agirà quale arbitratore, a esclusione di quelle di cui il Collegio dei Probiviri o uno dei suoi membri siano parte.

Allegato B

REGOLAMENTO

Articolo 1
(Titoli e qualifiche per l'ammissione del Socio)
Per divenire Socio A.I.S. sono necessari i titoli e le qualifiche di seguito indicate per ciascuna categoria:

SOCI FONDATORI
I soci fondatori sono quelli che hanno dato vita all'Associazione, costituiscono il primo nucleo dei Soci Attivi e tali sono considerati a tutti gli effetti, e come tali sono obbligati a ottemperare alla normativa riservata allo Statuto e nel Regolamento alla loro qualità di Socio.

SOCI ATTIVI
Possono appartenere a questa categoria tutti coloro che siano in possesso dei titoli legalmente riconosciuti per l'esercizio della professione di oculista, o di ortottista – assistente in Oftalmologia.

SOCI ORDINARI
Possono appartenere a questa categoria tutti coloro che siano in possesso dei titoli legalmente riconosciuti per l'esercizio della professione oculista o di ortottista – assistente in Oftalmologia.

SOCI A VITA
Possono appartenere a questa categoria tutti i Soci Attivi che, per motivi di salute o per limiti di età, cessino l'attività professionale, e che siano membri dell'A.I.S. per un periodo di dieci anni.

SOCI ONORARI
Possono essere chiamate a farne parte personalità che, con il loro contributo scientifico, abbiano dato particolare lustro o sviluppo ai vari campi dell'Oculista e dell'Ortottica.

SOCI SOSTENITORI
Possono appartenere a questa categoria persone fisiche o giuridiche che sostengono economicamente l'A.I.S.

Articolo 2

(Modalità di ammissione all'A.I.S.)
L'ammissione all'A.I.S. è regolata, per ciascuna categoria di Soci, come segue:

SOCI ATTIVI
Il candidato dovrà:
1. Essere Socio Ordinario da almeno un anno;
2. Aver fatto domanda scritta di ammissione al Presidente dell'Associazione;
3. Inviare alla sede dell'Associazione, o al Presidente della Commissione Accettazione Soci, la seguente documentazione:
a) curriculum scientifico/culturale;
b) documentazione relativa ad almeno tre casi di clinica personalmente trattati.

Per il trattamento di un caso clinico si intende la terapia di tutti i problemi presenti e non una terapia isolata. I tre casi, preferibilmente, devono avere ciascuno un diverso orientamento terapeutico per dare alla Commissione maggiori possibilità di valutazione.

I casi dovranno essere presentati secondo il seguente schema:

- Presentazione del caso
- Diagnosi
Piano di trattamento

- Trattamento
- Valutazione finale del caso

Per quanto riguarda la parte descrittiva di ogni singolo punto, potrà avvenire su fogli dattiloscritti o, preferibilmente, su diapositive con scritte e grafici.
La documentazione clinica e gli esami clinici dovranno avvenire con diapositive.
Comunque il numero di diapositive non dovrà superare in numero di 5 per ogni singolo caso.
Le diapositive dovranno essere numerate e dovranno essere accompagnate da didascalie dattiloscritte su fogli a parte.

La documentazione clinica dovrà comprendere:
- situazione clinica prima del trattamento documentata nei vari aspetti;
- documentazione delle varie fasi del trattamento clinico;
- possono essere inserite documentazioni dei trattamenti collaterali, ma con parsimonia;
- caso finito documentato nei vari aspetti.


SOCI ORDINARI, A VITA E SOSTENITORI
I candidati dovranno presentare domanda, corredata con la dichiarazione di possedere i titoli e le qualifiche necessarie, al Segretario dell'Associazione, il quale le illustra al Consiglio Direttivo che delibera in via definitiva.

SOCI ONORARI
La qualifica è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
Non si potranno ammettere all'Associazione più di due Soci Onorari nel corso di ogni mandato.


Articolo 3

(Votazioni)
Le votazioni per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri avvengono per scheda.
Le candidature sono libere e i Soci potranno indicare sulla scheda di votazione un massimo di tre nomi.
Risulteranno eletti i sei candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
Il Consiglio Direttivo, se non vi ha provveduto l'Assemblea dei Soci, elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, e il Coordinatore Interdisciplinare.

Articolo 4

(Commissioni)
Sono previste le seguenti Commissioni:
a) Commissioni Accettazioni Soci Attivi;
b) Commissioni per l'Attività Scientifica;
c) Commissioni per i rapporti con l'Università.
Il consiglio Direttivo ha la facoltà di costituire e insediare altre Commissioni di lavoro, i membri delle quali saranno scelti fra i Soci dell'Associazione.
Ciascun Socio Attivo può indicare al Consiglio Direttivo nominativi per la composizione delle Commissioni. Il Consiglio Direttivo, tenuto conto delle indicazioni e sentiti gli interessati, predispone le liste dei candidati.
Ogni Commissione eleggerà un Presidente di Commissione.

Le Commissioni devono redigere prima di ogni assemblea una relazione scritta sull'attività svolta e consegnarla al Consiglio Direttivo.

COMMISSIONE ACCETTAZIONE SOCI ATTIVI
La Commissione Accettazione Soci Attivi è composta da cinque membri, tutti Soci Attivi, che sono eletti dall'Assemblea tra i Soci fra i nominativi proposti dal Consiglio Direttivo; restano in carica due anni e sono rieleggibili.
La votazione avviene per scheda sulla quale vanno riportati i nomi dei cinque candidati che ogni Socio desidera eleggere. Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato più voti.
I membri eletti indicheranno il Presidente della Commissione al Consiglio Direttivo entro 15 (quindici) giorni.
La Commissione deve stabilire l'idoneità del candidato a diventare Socio Attivo secondo le modalità fissate dall'articolo 2 del presente Regolamento.

COMMISSIONE PER L'ATTIVITA' SCIENTIFICA
La Commissione è composta da tre membri, tutti Soci Attivi, che sono eletti dall'Assemblea dei Soci fra i nominativi proposti dal Consiglio Direttivo; restano in carica per due anni e sono rieleggibili.
La votazione avviene per scheda sulla quale vanno riportati i nomi dei tre candidati che ogni Socio desidera eleggere. Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato più voti.
I membri eletti indicheranno il Presidente della Commissione al Consiglio Direttivo entro 15 (quindici) giorni.
La Commissione coadiuva il Consiglio Direttivo nell'organizzazione e selezione delle attività culturali e di ricerca dell'Associazione; si occupa dell'eventuale pubblicazione degli Atti del Congresso e di quant'altro le verrà indicato dal Consiglio Direttivo per arricchire la vita culturale dell'Associazione stessa.

COMMISSIONE PER I RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
La commissione è composta da tre membri, tutti Soci Attivi, che sono eletti dall'Assemblea dei Soci fra i nominativi proposti dal Consiglio Direttivo; restano in carica per due anni e sono rieleggibili.
La votazione avviene per scheda sulla quale vanno riportati i nomi dei tre candidati che ogni Socio desidera eleggere. Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato più voti.
I membri eletti indicheranno il Presidente della Commissione al Consiglio Direttivo entro 15 (quindici) giorni.
La commissione coadiuva il Consiglio Direttivo nei rapporti che l'Associazione intrattiene con l'Università in campo scientifico, didattico formativo.

Articolo 5

(Compiti dei membri del Consiglio Direttivo)

PRESIDENTE
Ha la rappresentanza legale dell'Associazione; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; convoca e presiede le Assemblee dei Soci; cura, attraverso il Coordinatore Interdisciplinare, il collegamento tra le diverse Commissioni; presenta annualmente una relazione scritta sull'attività dell'Associazione all'Assemblea dei Soci si occupa dell'organizzazione delle manifestazioni culturali nell'ambito delle linee preventivamente deliberate dal Consiglio Direttivo.
A lui, insieme al Segretario Tesoriere, è devoluta l'amministrazione finanziaria dell'Associazione; al Presidente e al Segretario Tesoriere è concesso di aprire e utilizzare conti di deposito, di conto corrente e di qualsiasi altro tipo presso qualsiasi Ente (bancario, postale, ecc...) con firme disgiunte.
Qualora il Presidente sia dimissionario o debba lasciare l'incarico per cause di forza maggiore, viene sostituito dal Vice Presidente, che manterrà l'incarico fino alla fine del biennio.

VICE PRESIDENTE
Assume le funzioni del Presidente in sua assenza e lo assiste all'espletamento delle sue mansioni; nel caso del Presidente sia dimissionario o debba lasciare l'incarico per cause di forza maggiore, il Vice Presidente diviene automaticamente Presidente. Coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo in tutte le funzioni ordinarie e straordinarie che competono al Consiglio stesso.

SEGRETARIO/TESORIERE
Adempie alle funzioni di segreteria affiancando il Presidente nell'organizzazione, ordinaria e straordinaria, dell'Associazione.
Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Soci.
Tiene aggiornata la lista dei Soci, è custode di tutti i verbali dell'Associazione, ne registra ogni atto.
Presenta una relazione scritta annuale dell'Assemblea dei Soci.
E' fedele custode dei fondi dell'Associazione; riscuote le quote associative e ogni altro provento, provvedendo all'immediato deposito delle somme secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo; paga i mandati firmati dal Presidente; redige il bilancio preventivo, secondo le indicazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, e compila annualmente il conto consuntivo, sottoponendoli entrambi all'approvazione del Consiglio Direttivo, prima di portarli all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
Al Segretario/Tesoriere e al Presidente è concesso di aprire e di utilizzare conti di deposito, di conto corrente e di qualsiasi altro tipo presso qualsiasi Ente (bancario, postale, ecc...) con firme disgiunte.

COORDINATORE INTERDISCIPLINARE
Cura il coordinamento tra le diverse Commissioni di lavoro e le categorie professionali

CONSIGLIERE
Partecipa con diritto di voto all'attività del Consiglio Direttivo.


Articolo 6

Qualora uno dei membri del Consiglio Direttivo sia dimissionario o lasci l'incarico per cause di forza maggiore, entro 60 (sessanta) giorni dovrà essere convocata una riunione dell'Assemblea dei Soci per eleggere un nuovo membro che prende il posto di chi ha lasciato l'incarico.

Articolo 7 Il Presidente, se lo reputa opportuno, previa approvazione a maggioranza del Consiglio Direttivo, può nominare un Segretario Supplente da affiancare al Segretario nell'adempimento dei suoi compiti.
Su invito del Consiglio Direttivo il Segretario supplente potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo stesso senza, comunque, avere la facoltà al voto.

Scarica lo statuto in formato PDF 492 KB